Accesso documentale
ai sensi della L. n. 241/1990
L’accesso ai documenti della pubblica amministrazione, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Il diritto di accesso consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, nel rispetto dei limiti e delle eccezioni definite dalla normativa vigente.
Ai fini dell’esercizio del diritto, l’interesse del richiedente deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
L’interesse deve, inoltre, essere serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento).
La richiesta deve essere motivata e deve essere presentata all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente il relativo documento.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione.